‘Post’ offensivo su ‘Facebook’: possibile catalogarlo come diffamazione

Può risultare decisivo il fatto che la persona offesa, per effetto del ‘blocco’ del proprio profilo, non sia stata in condizione di percepire direttamente e nell’immediatezza il contenuto offensivo né di interloquire con l’autore, restando estranea alla comunicazione rivolta a una pluralità di soggetti

‘Post’ offensivo su ‘Facebook’: possibile catalogarlo come diffamazione

Legittimo parlare di diffamazione a fronte di espressioni denigratorie pubblicate su ‘Facebook’ e rivolte ad una persona che, avendo subito il ‘blocco’ del proprio profilo personale, non è in grado di percepirle direttamente e nell’immediatezza.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 18422 del 21 maggio 2026 della Cassazione) alla luce dell’ennesimo contenzioso sorto a seguito di pensieri non proprio urbani condivisi sui ‘social network’.
Analizzando la specifica vicenda, una volta accertato il contenuto dello scritto condiviso on line, per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di merito, è evidente il delitto di diffamazione, considerato che la persona offesa e l’autore del ‘post’ su ‘Facebook’ si erano rispettivamente bloccati sui profili social, sicché la prima non poteva neppure in astratto essere presente virtualmente al momento della pubblicazione nella bacheca ‘Facebook’ dello scritto offensivo della sua reputazione. Non a caso, la pubblicazione del ‘post’ incriminato gli è stata riferita da altri, che ne avevano avuto contezza leggendo la bacheca ‘Facebook’ dell’autore dello scritto.
In generale, l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. Ne consegue che si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti – fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o virtualmente, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione – l’offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione.
Di conseguenza, integra la fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una chat video, alla presenza di altre persone invitate nella chat, in quanto l’elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. Per contro, integra il delitto di diffamazione, e non l’ipotesi depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una chat condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda in esame, è sacrosanto, secondo i giudici di Cassazione, parlare di diffamazione, considerato che la persona offesa e l’autore del ‘post’ incriminato si erano rispettivamente bloccati sui profili ‘social’, sicché la prima non poteva neppure in astratto essere presente virtualmente al momento della pubblicazione su ‘Facebook’ del post offensivo della sua reputazione.
Tirando le somme, la pubblicazione di espressioni denigratorie sulla bacheca di un ‘social network’ integra il delitto di diffamazione quando la persona offesa, anche per effetto del ‘blocco’ reciproco dei profili, non è posta in condizione di percepire direttamente e nell’immediatezza il contenuto offensivo né di interloquire con l’autore, restando estranea alla comunicazione rivolta a una pluralità di soggetti.

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